PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. Gli ufficiali giudiziari e gli operatori addetti agli uffici notificazioni, esecuzioni e protesti (UNEP) degli uffici giudiziari sono ausiliari dell'ordine giudiziario. Essi procedono all'espletamento degli atti loro demandati quando tali atti sono ordinati dall'autorità giudiziaria o sono richiesti dal cancelliere o dalla parte.

Art. 2.

      1. Gli ufficiali giudiziari sono impiegati civili dello Stato a tutti gli effetti, ad esclusione della materiale liquidazione degli emolumenti e dell'orario di lavoro.
      2. L'ufficiale giudiziario è autorizzato, nell'esercizio delle proprie funzioni, all'uso del mezzo proprio.

Art. 3.

      1. La selezione del personale di cui alla presente legge avviene sulla base di un concorso pubblico a posti di ufficiale giudiziario, indetto con decreto del Presidente della Repubblica per le sedi disponibili, previo superamento di prove scritte e orali dirette ad accertare l'idoneità tecnico-professionale all'esercizio delle funzioni di ufficiale giudiziario.
      2. Gli aspiranti ufficiali giudiziari devono aver conseguito il diploma di laurea in giurisprudenza o in economia e commercio o in scienze politiche.
      3. Conseguita la nomina, l'ufficiale giudiziario è assegnato in soprannumero, per la durata di sei mesi, ad un ufficio unico di corte d'appello o di tribunale.

 

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Art. 4.

      1. L'ufficiale giudiziario, a garanzia dei danni cagionati nell'esercizio delle funzioni, è tenuto a prestare una cauzione di 100 euro. Il versamento può essere effettuato anche in dieci rate mensili di uguale importo.

Art. 5.

      1. L'ufficiale giudiziario, prima di essere immesso nell'esercizio delle funzioni, deve avere versato almeno la prima rata della cauzione prevista dall'articolo 4. Il capo dell'ufficio giudiziario, nelle sedi che non sono capoluogo di distretto, informa mensilmente il presidente della corte d'appello del regolare versamento delle rate successive. In caso di mancato versamento di una rata, il presidente della corte d'appello ne riferisce al Ministro della giustizia, il quale provvede alla dispensa dell'inadempiente dal servizio.

Art. 6.

      1. Qualora la cauzione, a seguito di atti esecutivi sulla medesima o per altra causa, venga, a mancare, a diminuire o comunque a perdere la sua efficacia, il presidente della corte d'appello invita l'ufficiale giudiziario ad integrarla nel termine di tre mesi; decorso inutilmente tale termine, lo sospende dalle funzioni.
      2. Il provvedimento di sospensione è immediatamente comunicato al Ministro della giustizia, il quale dispensa dal servizio l'inadempiente.
      3. In caso di cessazione dalle funzioni, per lo svincolo della cauzione l'ufficiale giudiziario, nel termine di sei mesi, deve farne istanza al presidente del tribunale nella cui giurisdizione ha prestato l'ultimo periodo di servizio.
      4. Dell'istanza di svincolo deve essere dato avviso mediante pubblicazione nel foglio degli annunzi legali delle province ove l'ufficiale giudiziario ha prestato servizio negli ultimi dieci anni, nonché mediante

 

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affissione nell'albo dell'ufficio giudiziario competente per il luogo ove si è verificata la cessazione dal servizio.
      5. Le opposizioni allo svincolo devono essere presentate al cancelliere del tribunale competente nel termine di sei mesi dalla data dell'ultimo avviso.
      6. Decorso il termine di cui al comma 5, il presidente del tribunale, sentito il pubblico ministero, decide in merito alle eventuali opposizioni e provvede sulla domanda di svincolo.

Art. 7.

      1. L' ufficiale giudiziario è esente da qualsiasi servizio pubblico estraneo alle sue funzioni. Può ricoprire la carica gratuita di amministratore di istituzioni pubbliche di beneficenza, di enti di pubblica utilità legalmente riconosciuti o di enti che sono sottoposti alla vigilanza dell'amministrazione dello Stato; può, altresì, essere nominato consulente tecnico o arbitro. Può accedere alla carica di consigliere comunale o provinciale; qualora acceda ad altre cariche elettive che danno diritto a compenso, egli deve essere collocato in aspettativa.
      2. È in facoltà del Ministro della giustizia di autorizzare, caso per caso, altre attività, oltre quelle previste dal comma 1, compatibili con le funzioni di ufficiale giudiziario.

Art. 8.

      1. L' ufficiale giudiziario deve astenersi dal compiere qualsiasi atto del suo ufficio nei confronti di parenti o affini entro il quarto grado.

Art. 9.

      1. Ove manchi o sia impedito l'ufficiale giudiziario e ricorrano motivi di urgenza, il capo dell'ufficio giudiziario dispone, con decreto scritto sull'atto originale, che le notificazioni siano eseguite dal messo di

 

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conciliazione del luogo dove l'atto deve essere notificato.
      2. Per il compimento degli atti di protesto si applicano le disposizioni di legge vigenti in materia.
      3. Gli atti diversi da quelli di notificazione e di protesto possono essere eseguiti dagli ufficiali giudiziari addetti agli uffici unici del circondario o del distretto; in tale caso i motivi dell'impedimento devono essere specificamente indicati nel verbale.

Art. 10.

      1. Nei casi di applicazione o di supplenza previsti dall'articolo 9, l'applicato o il sostituto percepisce i diritti e le indennità che spetterebbero all'ufficiale giudiziario sostituito.

Art. 11.

      1. È istituito il ruolo dirigenziale del personale degli UNEP.
      2. Al ruolo di cui al comma 1 si accede mediante concorso pubblico per titoli e previo superamento di un corso con esame finale.
      3. L'incarico di ufficiale giudiziario dirigente può avere durata biennale. Durante l'espletamento di tale incarico il soggetto è collocato fuori ruolo.
      4. Agli ufficiali giudiziari dirigenti spetta:

          a) un'indennità di funzione pari a 3.000 euro annui, per la dirigenza dei piccoli uffici, fino a 25 unità di personale;

          b) un' indennità di funzione pari a 6.000 euro annui, per la dirigenza dei medi uffici, da 26 fino a 50 unità di personale;

          c) un'indennità di funzione pari a 9.000 euro annuì, per la dirigenza dei grandi uffici, oltre le 50 unità di personale.

      5. Agli ufficiali giudiziari dirigenti spetta, altresì, un'indennità incentivante pari all'uno per cento di quanto percepito per l'indennità di trasferta.

 

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Art. 12.

      1. L'ufficiale giudiziario dirigente coordina e disciplina il lavoro dell'UNEP, ripartendolo equamente fra gli ufficiali giudiziari, e risponde al capo dell'ufficio giudiziario del regolare funzionamento dei servizi. Egli non è esentato, di regola, dalle normali attribuzioni.

Art. 13.

      1. Il presidente della corte d'appello esercita la sorveglianza su tutti gli ufficiali giudiziari del distretto.
      2. Il presidente del tribunale esercita la sorveglianza su tutti gli ufficiali giudiziari del circondario.
      3. L'ufficiale giudiziario dirigente esercita la sorveglianza sugli ufficiali giudiziari dipendenti.
      4. I magistrati investiti del potere di sorveglianza ai sensi dei commi 1 e 2 possono rivolgere, anche per iscritto, all'ufficiale giudiziario, per lievi negligenze o irregolarità di servizio, un richiamo all'osservanza dei suoi doveri.

Art. 14.

      1. L'ufficiale giudiziario è collocato a riposo d'ufficio quando ha compiuto settanta anni di età.
      2. L'ufficiale giudiziario che chiede di essere collocato a riposo fuori del caso previsto dal comma 1 deve inoltrare istanza per via gerarchica al Ministro della giustizia, il quale provvede con decreto.

Art. 15.

      1. L'ufficiale giudiziario, cessato dal servizio per dimissioni o per collocamento a riposo a sua domanda prima del compimento del settantesimo anno di età, può essere riammesso in servizio, sentito il parere della commissione di vigilanza e di disciplina prevista dall'articolo 49 dell'ordinamento di cui al decreto del Presidente

 

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della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229.
      2. L'ufficiale giudiziario riammesso in servizio è collocato nella graduatoria di anzianità al posto che gli compete avuto riguardo agli anni di servizio prestato anteriormente.
      3. La riammissione in servizio è subordinata alla vacanza del posto nella pianta organica di cui all'articolo 16 e non può avere luogo se la cessazione avvenne in applicazione di norme di carattere transitorio o speciale.

Art. 16.

      1. La pianta organica degli ufficiali giudiziari per ogni ufficio giudiziario è stabilita con decreto motivato del Ministro della giustizia.

Art. 17.

      1. L' ufficiale giudiziario non può ricevere richieste di atti fuori dell'orario di ufficio.
      2. Le richieste di atti devono essere fatte dalla parte, personalmente o a mezzo di procuratore o dei suoi collaboratori di studio, all'ufficiale giudiziario o, dove esiste, all'ufficiale giudiziario dirigente o all'ufficiale giudiziario preposto al competente ramo di servizio, durante l'orario di ufficio.
      3. L'ufficiale giudiziario è autorizzato a ricevere le richieste regolarmente pervenutegli a mezzo di raccomandata postale con avviso di ricevimento, qualora le medesime provengano da un ufficio postale di un comune o mandamento diverso da quello in cui egli risiede.
      4. Il presidente della corte d'appello, su proposta del capo dell'ufficio giudiziario, disciplina con decreto, all'inizio di ogni anno, l'orario di accettazione delle richieste di atti in relazione alle esigenze di servizio.
      5. La richiesta di atti pervenuta per posta è considerata a tutti gli effetti pervenuta il giorno successivo.

 

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      6. L'operatore giudiziario provvede a iscrivere le richieste di cui al presente articolo negli appositi registri cronologici di cui all'articolo 26, comma 1.

Art. 18.

      1. Nelle sedi di ufficio unico, il presidente della corte d'appello o il presidente del tribunale provvede, sentito 1'ufficiale giudiziario dirigente, alla designazione degli ufficiali giudiziari preposti ai diversi rami di servizio, nonché all'assegnazione dell'operatore occorrente per l'assistenza alle udienze degli uffici giudiziari della sede.
      2. L'ufficio unico presso la corte d'appello di Roma provvede, su richiesta anche nominativa del primo presidente della Corte di cassazione, all'assegnazione del personale occorrente per l'assistenza alle udienze.

Art. 19.

      1. L'appartenente alla figura professionale dell'ufficiale giudiziario compie con attribuzione esclusiva gli atti del proprio ministero nell'ambito del mandamento ove ha sede l'ufficio al quale è addetto.
      2. Sono attribuzioni della figura professionale dell'ufficiale giudiziario la direzione dell'ufficio, di tutti i servizi ad esso inerenti, l'espletamento degli atti di esecuzione, dei protesti cambiari e titoli equiparati, la notificazione di atti in materia civile, penale e amministrativa, nonché di tutti gli altri atti loro demandati per legge o regolamento.

Art. 20.

      1. L'ufficiale giudiziario può avvalersi del servizio postale per la notificazione degli atti in materia civile e amministrativa, eccetto che la parte chieda che la notificazione sia eseguita di persona.
      2. La richiesta della notificazione da eseguire di persona, di cui al comma 1,

 

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deve essere fatta per iscritto in calce o a margine dell'atto e firmata dallo stesso richiedente. Se questi non può o non sa scrivere, l'ufficiale giudiziario deve farne menzione nell'atto indicandone il motivo.
      3. Tutti gli ufficiali giudiziari possono eseguire, a mezzo del servizio postale, senza limitazioni territoriali, la notificazione degli atti in materia civile e amministrativa relativi ad affari di competenza delle autorità giudiziarie della sede alla quale sono addetti e degli atti stragiudiziali. La notificazione a mezzo del servizio postale è eseguita secondo le norme previste dalla legge 20 novembre 1982, n. 890, e successive modificazioni.

Art. 21.

      1. L'ufficiale giudiziario non può ricusare il suo ministero; in caso di rifiuto, deve indicarne per iscritto i motivi.
      2. L'ufficiale giudiziario deve eseguire gli atti a lui commessi entro il termine eventualmente stabilito dall'autorità per gli atti da essa richiesti. In caso di impedimento, deve immediatamente riferirne e giustificarne i motivi al capo dell'ufficio giudiziario cui è addetto o, se nominato, all'ufficiale giudiziario dirigente.

Art. 22.

      1. L'ufficiale giudiziario, se richiesto, deve rilasciare alla parte ricevuta degli incarichi a lui affidati e dei documenti a lui consegnati.
      2. Il cancelliere che riceve dall'ufficiale giudiziario il deposito di un verbale deve rilasciarne ricevuta.

Art. 23.

      1. Gli atti dell'ufficiale giudiziario devono essere da lui sottoscritti e devono contenere l'indicazione del giorno, mese, anno e, ove occorre, dell'ora in cui sono eseguiti, nonché l'indicazione dell'autorità

 

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richiedente o della persona a istanza della quale sono compiuti.

Art. 24.

      1. L'ufficiale giudiziario, quando deve provvedere alla notificazione di atti pubblici rilasciati in copia dal notaio o da un altro pubblico ufficiale competente, è autorizzato a fare le altre copie che deve consegnare alle parti.
      2. L'ufficiale giudiziario è altresì autorizzato a rilasciare le copie degli atti da lui redatti, nonché degli atti privati di cui le parti chiedono la notificazione.
      3. Le copie degli atti in materia penale da notificare, fatta eccezione per le ordinanze, per i decreti penali, per gli estratti di requisitorie e di sentenze e, nei casi previsti, per le sentenze di condanna, possono essere formate dall'ufficiale giudiziario non appena l'autorità richiedente gli ha consegnato gli atti per la notificazione insieme con gli stampati occorrenti.

Art. 25.

      1. L' ufficiale giudiziario che ha notificato una sentenza o un atto di impugnazione in materia civile deve darne immediatamente avviso scritto, a mezzo di notificazione, al cancelliere, il quale unisce copia della notifica all'originale della sentenza o dell'atto di impugnazione.

Art. 26.

      1. L' ufficiale giudiziario deve tenere i seguenti registri conformi ai modelli che sono stabiliti con apposito decreto del Ministro della giustizia:

          a) registro cronologico per gli atti di notificazione in materia civile e amministrativa;

          b) registro cronologico per gli atti di notificazione in materia penale;

 

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          c) registro cronologico per gli atti che importano la redazione di un verbale;

          d) registro cronologico per i protesti cambiari;

          e) registro delle richieste che pervengono a mezzo del servizio postale;

          f) registro per i depositi di somme.

      2. L'ufficiale giudiziario deve inoltre tenere:

          a) un bollettario, conforme al modello stabilito con apposito decreto del Ministro della giustizia, per la ricevuta:

              1) delle commissioni con anticipazione dei diritti e delle indennità;

              2) dei diritti riscossi per le chiamate di causa;

              3) delle somme riscosse, a qualunque titolo, dall'ufficio del registro;

          b) un repertorio degli atti soggetti a registrazione.

      3. Negli uffici ai quali sono addetti due o più ufficiali giudiziari, i registri, il bollettario e il repertorio indicati ai commi 1 e 2 sono tenuti in un unico esemplare sotto la responsabilità dell'ufficiale giudiziario dirigente.

Art. 27.

      1. I registri, il bollettario e il repertorio di cui all'articolo 26 devono essere tenuti in ufficio e, prima di essere posti in uso, devono essere numerati e vidimati in ogni mezzo foglio dal dirigente della cancelleria o da altro funzionario da lui delegato, il quale scrive in lettere nell'ultima pagina il numero dei mezzi fogli di cui sono composti.
      2. Il repertorio degli atti soggetti a registrazione deve essere tenuto dall'ufficiale giudiziario secondo le prescrizioni degli articoli 67 e 68 del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della

 

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Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e successive modificazioni.

Art. 28.

      1. L'ufficiale giudiziario deve segnare giornalmente nei registri cronologici di cui all'articolo 26, comma 1, prima dell'esecuzione, gli atti richiesti con l'ammontare dei diritti e delle indennità a qualsiasi titolo riscossi o da recuperare.
      2. Qualora i diritti e le indennità di cui al comma 1 non siano preventivamente determinabili, l'ufficiale giudiziario deve segnare giornalmente nei registri cronologici, prima dell'esecuzione, gli atti richiesti e annotare, entro il giorno successivo all'esecuzione, l'ammontare dei diritti e delle indennità riscossi o da recuperare.
      3. L' ufficiale giudiziario, entro i primi quindici giorni di ciascun mese, deve addizionare le somme iscritte nei registri cronologici relative a diritti e indennità di trasferta percepiti per le richieste pervenute entro il mese precedente, nonché le percentuali riscosse nello stesso mese, riportando i totali in lettere.
      4. A margine dell'originale, l'ufficiale giudiziario deve indicare il numero corrispondente del registro cronologico, nonché la specifica dei diritti, delle indennità e dell'eventuale deposito, con il totale in cifre, apponendovi la data e la firma; a margine delle copie, è sufficiente esporre in cifre il totale dei diritti e delle indennità percepiti, fermo restando l'obbligo di indicare il numero del registro cronologico e di apporre la data e la firma.

Art. 29.

      1. Il presidente della corte d'appello e il presidente del tribunale, nell'esercizio del potere di sorveglianza di cui all'articolo 13, eseguono ispezioni mensili, da attestare con apposito visto, per accertare la regolare tenuta dei registri cronologici di cui all'articolo 26, comma 1, e la quotidiana e fedele registrazione delle somme percepite di cui all'articolo 28. Essi

 

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impartiscono all'ufficiale giudiziario o, se nominato, all'ufficiale giudiziario dirigente tutte le disposizioni che ravvisano opportune per assicurare il normale espletamento del servizio.
      2. Le ispezioni ai servizi degli ufficiali giudiziari, anche quando si tratta di uffici unici, sono eseguite da magistrati ispettori, che vi procedono da soli o con l'assistenza, autorizzata dall'ispettore generale, di un cancelliere ispettore o di un ufficiale giudiziario, al quale compete, nei casi previsti dalla legge, l'indennità di missione, stabilita per gli impiegati civili dello Stato.

Art. 30.

      1. Entro il mese di febbraio, l'ufficiale giudiziario deve depositare presso la cancelleria dell'ufficio giudiziario al quale è addetto i registri cronologici, il bollettario e il repertorio dell'anno precedente.
      2. Il registro dei depositi di somme deve essere depositato presso la cancelleria di cui al comma 1 entro un mese dalla data dell'ultima operazione relativa ai depositi che vi sono iscritti.
      3. In calce all'ultima iscrizione di ogni registro cronologico il cancelliere annota la data del deposito.

Art. 31.

      1. Il minimo garantito stipendiale dell'ufficiale giudiziario è inizialmente pari allo stipendio del personale appartenente all'area C, posizione economica C1.
      2. All'ufficiale giudiziario con dieci anni di anzianità di servizio spetta un minimo garantito stipendiale pari alla posizione economica C1 super.
      3. All'ufficiale giudiziario con quindici anni di anzianità di servizio spetta un minimo garantito stipendiale pari alla posizione economica C2.
      4. All'ufficiale giudiziario con venti anni di anzianità di servizio spetta un minimo garantito stipendiale pari alla posizione economica C2 super.
      5. All'ufficiale giudiziario con oltre venticinque anni di anzianità di servizio

 

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spetta un minimo garantito stipendiale pari alla posizione economica C3.

Art. 32.

      1. Costituiscono proventi degli ufficiali giudiziari:

          a) il diritto di cronologico;

          b) il diritto di copia;

          c) il diritto fisso postale;

          d) il diritto di notificazione;

          e) il diritto di redazione di verbale;

          f) il diritto di protesto cambiario;

          g) il diritto di vacazione;

          h) il diritto per l'assistenza ad atti di ufficio del magistrato o del cancellerie;

          i) il diritto di pignoramento.

Art. 33.

      1. Per l'iscrizione di ogni atto civile, penale o amministrativo in uno degli appositi registri cronologici di cui all'articolo 26 è dovuto all'ufficiale giudiziario il diritto di cronologico nella misura di 4 euro.

Art. 34.

      1. Per le copie formate nei casi previsti dall'articolo 24, nonché per le copie delle comunicazioni di cui all'articolo 136 del codice di procedura civile, spetta all'ufficiale giudiziario il diritto di copia nella misura di 2 euro per facciata.
      2. Quando la copia dell'atto da notificare è redatta dalla parte, spetta all'ufficiale giudiziario metà del diritto di cui al comma 1.

Art. 35.

      1. Quando la notificazione degli atti è eseguita con il mezzo dei servizio postale,

 

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all'ufficiale giudiziario spetta, oltre al rimborso della relativa spesa, un diritto fisso postale nella misura di 8 euro.

Art. 36.

      1. Per la notificazione di ogni copia di atto è dovuto all'ufficiale giudiziario un diritto nella misura di 10 euro.

Art. 37.

      1. Per ogni atto che comporta la redazione di un verbale, escluso il verbale di pignoramento, è dovuto all'ufficiale giudiziario un diritto nella misura di 74 euro.

Art. 38.

      1. Per ogni pignoramento è dovuto all'ufficiale giudiziario un diritto nella misura seguente:

          a) per gli atti relativi ad affari di valore fino a 1.000 euro: 16 euro;

          b) per gli atti relativi ad affari di valore fra 1.000 euro e 20.000 euro: 30 euro;

          c) per gli atti relativi ad affari di valore oltre 20.000 euro o di valore indeterminato ma comunque stimabile non inferiore a 20.000 euro: 74 euro.

Art. 39.

      1. Per ogni atto di protesto cambiario è dovuto all'ufficiale giudiziario un diritto nella misura stabilita ai sensi della legislazione vigente in materia.

Art. 40.

      1. Per tutti gli atti che presuppongono la redazione di un verbale, all'ufficiale giudiziario è dovuto il diritto di vacazione

 

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determinato ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro della giustizia 8 aprile 2004, n. 127.
      2. Il processo verbale relativo agli atti per i quali spetta il diritto di vacazione deve indicare l'ora di inizio e di chiusura delle operazioni. Ai fini della contabilizzazione della durata della vacazione, deve essere aggiunta un'ora per ogni 40 chilometri di trasferta dall'ufficio o frazioni di tale distanza.

Art. 41.

      1. All'ufficiale giudiziario che accompagna il magistrato o il cancelliere per assistenza ad atti di ufficio spetta, oltre all'eventuale indennità di missione prevista per gli impiegati civili dello Stato, se dovuta, un diritto di importo pari a quello di vacazione, di cui all'articolo 40, in relazione del tempo impiegato nella redazione degli atti ai quali assiste.

Art. 42.

      1. Per tutti gli atti che pervengono a mezzo del servizio postale, all'ufficiale giudiziario spetta un diritto di carteggio nella misura di 8 euro.

Art. 43.

      1. Per il compimento degli atti di notificazione, di esecuzione e di qualunque altro atto di competenza dell'ufficiale giudiziario non effettuato a mezzo del servizio postale, all'ufficiale giudiziario spetta il rimborso di ogni spesa sostenuta e l'indennità di trasferta, nella seguente misura:

          a) fino a 20 chilometri: 10 euro;

          b) fino a 40 chilometri: 20 euro;

          c) fino a 60 chilometri: 30 euro;

          d) oltre 60 chilometri: 40 euro.

      2. L'importo dell'indennità di trasferta è adeguato annualmente, in relazione alla

 

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variazione, accertata dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati, con decreto dirigenziale del Ministero della giustizia.
      3. L'indennità di trasferta spettante all'ufficiale giudiziario per il compimento degli atti è composta da una quota di reddito imponibile e da una quota di rimborso spese.
      4. L'indennità di trasferta è personale, salvo accordi diversi stipulati nell'ambito dell'UNEP di appartenenza dell'interessato.

Art. 44.

      1. Nel calcolo delle distanze computabili ai fini dell'indennità di trasferta ai sensi dell'articolo 43, si deve tenere conto della distanza più breve fra quelle che si possono percorrere per raggiungere il luogo dove l'atto deve essere eseguito.
      2. Le distanze sono calcolate secondo tavole note del comune dove ha sede l'ufficio e, comunque, secondo tavole note, fondate su parametri obiettivi e comprovabili.

Art. 45.

      1. Se le notificazioni e gli atti di esecuzione a richiesta di parte ammessa al patrocinio a carico dello Stato sono compiuti contemporaneamente ad altri atti a pagamento, i diritti e le indennità di trasferta o le spese di spedizione degli ufficiali giudiziari sono assorbiti.
      2. Se gli accessi effettuati dagli ufficiali giudiziari sono in comuni diversi o situati a una distanza superiore a 500 metri, i diritti e le indennità di trasferta o le spese di spedizione sono prenotati a debito.
      3. Se gli ufficiali giudiziari non compiono gli atti contemporaneamente a quelli a pagamento, le indennità di trasferta o le spese dì spedizione sono anticipate dall'erario e i diritti sono prenotati a debito.

 

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      4. Se agli ufficiali giudiziari competono più indennità di trasferta per gli atti effettuati in comuni diversi o con accessi a una distanza superiore a 500 metri, è anticipata dall'erario solo l'indennità di maggiore importo e le altre sono prenotate a debito unitamente ai diritti.

Art. 46.

      1. La notificazione si perfeziona nei confronti del notificante al momento della consegna all'ufficiale giudiziario.

Art. 47.

      1. Gli atti richiesti urgenti per volontà delle parti vanno assolti entro il termine di cinque giorni, salvaguardando i termini legali che devono essere evidenziati nell'atto. Qualora tali termini non siano previsti, essi devono essere dichiarati e sottoscritti dalla parte istante in calce all'atto.
      2. Negli atti da eseguire con urgenza o fuori orario o nei giorni festivi, i diritti e i rimborsi spese a favore degli ufficiali giudiziari sono quintuplicati. La relativa richiesta deve essere datata e sottoscritta in calce all'atto dalla parte richiedente.

Art. 48.

      1. I diritti e l'indennità di trasferta, spettanti agli ufficiali giudiziari e prenotati a debito, nonché le spese postali ad essi anticipate, sono equiparati, agli effetti dei campioni civili e penali, ai crediti dell'erario.
      2. In caso di recupero parziale dell'articolo di campione, i diritti e l'indennità sono prelevati insieme con gli onorari dei difensori con privilegio di pari grado sulle somme richieste.

Art. 49.

      1. Le cancellerie giudiziarie, nei campioni civili e penali, nelle note delle spese

 

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da recuperare e nelle distinte di versamento da trasmettere agli uffici del registro, indicano l'ammontare delle somme da recuperare per diritti e per indennità di trasferta.
      2. Di ciascun versamento, con le indicazioni di cui al comma 1, il concessionario dà avviso al capo dell'ufficio giudiziario da cui dipendono gli ufficiali giudiziari affinché si assicuri che le somme pagate siano immediatamente iscritte nel relativo registro cronologico di cui all'articolo 26.
      3. L'ammontare globale delle somme è attribuito per il 40 per cento in conto diritti e per il 60 per cento in conto indennità di trasferta.
      4. La quota dei diritti è attribuita per il 90 per cento all'ufficiale giudiziario e per il 10 per cento agli operatori giudiziari.
      5. La quota dell'indennità di trasferta è attribuita per il 100 per cento all'ufficiale giudiziario. Nelle sedi dove manca il coadiutore giudiziario la quota di quest'ultimo è attribuita all'ufficiale giudiziario.

Art. 50.

      1. La percentuale spettante agli ufficiali giudiziari sui crediti recuperati relativi alle spese processuali, civili, amministrative e contabili e alle pene pecuniarie, considerati al netto delle somme riversate a terzi, nonché sulle somme ricavate dalla vendita dei beni oggetto di confisca penale, è liquidata, con cadenza bimestrale, dai concessionari all'UNEP.
      2. Con decreto dirigenziale del Ministero della giustizia sono stabilite le modalità e, in conformità alle disposizioni del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2001, n. 123, le regole tecniche telematiche per il versamento.

Art. 51.

      1. L'importo dei diritti e delle indennità recuperati, trasmesso dal concessionario,

 

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deve essere ripartito insieme con gli altri proventi riscossi nel mese; le quote di cui all'articolo 49, commi 4 e 5, spettano all'ufficiale giudiziario in base all'effettiva presenza in servizio.
      2. L'ufficiale giudiziario applicato ad altro ufficio giudiziario ha diritto a percepire le quote di cui al comma 1 soltanto nell'ufficio nel quale egli presta effettivo servizio; qualora presti servizio contemporaneamente in più uffici, ha diritto a cumulare la stessa percentuale liquidata nei diversi uffici.

Art. 52.

      1. Le parti devono anticipare agli ufficiali giudiziari le spese postali, i diritti e le indennità di trasferta relativi agli atti richiesti.

Art. 53.

      1. Le spese relative alle notificazioni e alle comunicazioni a carico dell'erario eseguite per mezzo del servizio postale sono anticipate dallo Stato all'ufficiale giudiziario. L'ufficiale giudiziario preleva le somme necessarie dal fondo spese di ufficio che viene bimestralmente reintegrato mediante mandato di pagamento (modello 12).

Art. 54.

      1. Per gli atti in materia civile e amministrativa, a richiesta del pubblico ministero o di una amministrazione dello Stato o di una parte ammessa al gratuito patrocinio, sono anticipate dallo Stato all'ufficiale giudiziario soltanto l'indennità di trasferta o le spese postali, se la notificazione avviene a mezzo del servizio postale. I diritti spettanti all'ufficiale giudiziario sono prenotati a debito.
      2. I diritti e le indennità di trasferta per atti compiuti nell'interesse dello Stato e che l'ufficiale giudiziario è tenuto ad eseguire gratuitamente sono tuttavia ripetibili

 

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a carico dei privati che sono condannati alle spese del giudizio.

Art. 55.

      1. I diritti e le indennità di trasferta spettanti all'ufficiale giudiziario nei procedimenti per contravvenzioni ai regolamenti comunali e provinciali devono in ogni caso essere anticipati rispettivamente dai comuni e dalle province nel cui interesse gli atti si compiono.

Art. 56.

      1. L' ufficiale giudiziario, prelevato dal deposito l'importo dei diritti e delle indennità a lui dovuti e della tassa dovuta dalle parti sul diritto di protesto di titoli di credito e sulle indennità di trasferta, nonché delle eventuali spese postali e degli atti esecutivi, deve depositare, nei primi cinque giorni di ogni mese, in apposito conto corrente postale intestato al suo UNEP, le somme residue non richieste in restituzione dalle parti entro un mese dalla data di compimento dell'atto.
      2. Entro sei mesi dalla data del deposito di cui al comma 1, la parte, con richiesta scritta all'ufficiale giudiziario, può ottenere il rimborso della somma residua anche mediante assegno postale. Decorso tale termine, dette somme sono devolute allo Stato e versate dall'ufficiale giudiziario entro i mesi di luglio e di gennaio.
      3. Gli interessi maturati sui depositi sono devoluti allo Stato.

Art. 57.

      1. Le somme riscosse per diritti, indennità di trasferta e percentuali sono amministrate dall'ufficiale giudiziario dirigente, il quale è l'unico responsabile. In caso di mancanza o di impedimento dell'ufficiale giudiziario dirigente, provvede alla sostituzione il capo dell'ufficio giudiziario.

 

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      2. L'ufficiale giudiziario o, se nominato, l'ufficiale giudiziario dirigente deve detrarre per spese di ufficio il 3 per cento delle somme di cui al comma 1. Egli amministra le somme a tale fine detratte sotto il controllo del capo dell'ufficio giudiziario, al quale deve presentare il rendiconto mensile e quello annuale. Le eventuali eccedenze sono utilizzate nell'anno successivo.
      3. Qualora l'importo delle somme di cui ai commi 1 e 2 sia di notevole entità, il capo dell'ufficio giudiziario può disporre il deposito in conto corrente postale o bancario.

Art. 58.

      1. Gli ufficiali giudiziari addetti allo stesso ufficio giudiziario, detratto il 3 per cento per spese di ufficio, devono ripartire tra loro i diritti in quote uguali.
      2. Tutti gli ufficiali giudiziari devono detrarre il 3 per cento per le spese di ufficio dalle quote di cui all'articolo 49, commi 4 e 5, distribuite su base nazionale fra tutti gli ufficiali giudiziari secondo quanto stabilito nel contratto collettivo nazionale di lavoro relativo alle norme di raccordo per gli ufficiali giudiziari.
      3. L'ufficiale giudiziario dirigente determina mensilmente l'importo delle quote spettanti a ciascun ufficiale giudiziario e procede alle operazioni di riparto, comprendendovi anche gli assenti per congedo ordinario.
      4. Delle operazioni di riparto effettuate ai sensi del comma 3 è redatto verbale, che viene depositato in cancelleria, previa comunicazione agli interessati i quali hanno diritto di proporre reclamo con ricorso al capo dell'ufficio giudiziario non oltre il decimo giorno dalla data del deposito.

Art. 59.

      1. L'ufficiale giudiziario dirigente, nei primi venti giorni di ogni mese, presenta al

 

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capo dell'ufficio giudiziario lo stato relativo dei diritti computabili ai fini del minimo garantito, percepiti nel mese precedente, e il verbale di riparto, richiedendo la liquidazione delle indennità integrative, se dovute.
      2. Il capo dell'ufficio giudiziario, controllata l'esatta corrispondenza dei dati segnati nello stato di cui al comma 1 con quelli risultanti dai registri e accertata la regolare tenuta dei medesimi, appone sui registri, immediatamente dopo l'ultima annotazione del mese precedente, la firma, il sigillo dell'ufficio, nonché il visto di conformità sullo stato. Entro cinque giorni dalla presentazione dello stato e dell'eventuale verbale di riparto, di cui al comma 1, il capo dell'ufficio procede, in base ai dati accertati e alle risultanze dello stato matricolare, alla liquidazione dell'indennità integrativa eventualmente dovuta a ciascuno, tenuto conto delle eccedenze verificatesi nei mesi precedenti, e ordina il pagamento della suddetta indennità. Copia dell'ordinativo di pagamento deve essere conservata in cancelleria.
      3. I dati risultanti dallo stato sono, a cura del cancelliere, trascritti in un registro riassuntivo dei proventi degli ufficiali giudiziari, conforme al modello prescritto dal Ministero della giustizia.
      4. In caso di trasferimento o di applicazione, l'indennità è liquidata per l'intero mese dal capo dell'ufficio giudiziario ove l'ufficiale giudiziario è stato trasferito o applicato, previa richiesta dei dati occorrenti ai fini della liquidazione all'ufficio dal quale l'ufficiale giudiziario proviene.
      5. Quando l'indennità è concessa, deve essere recuperata sulle eventuali eccedenze dei mesi successivi, in guisa che sia corrisposta solo nel caso che in un intero anno solare l'ufficiale giudiziario non abbia raggiunto l'importo minimo garantito dai proventi, e non oltre le misure del minimo stesso. Nel caso che l'indennità corrisposta nell'anno solare ecceda il minimo garantito, tale differenza deve essere rimborsata all'erario anche mediante trattenuta da operare nell'anno successivo.
 

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Art. 60.

      1. L'ufficiale giudiziario, qualora presti contemporaneamente servizio in più uffici giudiziari, presenta ai capi di ufficio gli stati relativi ai diritti percepiti in ciascuna sede e, nel caso di cui all'articolo 59, i verbali di riparto. Ai fini dell'indennità integrativa, si tiene conto soltanto dello stato e dell'eventuale verbale di riparto dai quali l'importo dei diritti risulti maggiore.
      2. Nel caso di cui al comma 1, la liquidazione dell'indennità e l'emissione dell'ordinativo di pagamento, previa richiesta dei dati occorrenti agli altri uffici, spettano al capo dell'ufficio cui l'ufficiale giudiziario è assegnato in organico, se questi continua a prestarvi servizio, e spettano, in ogni altra ipotesi, al capo del primo ufficio cui l'ufficiale giudiziario è stato destinato in applicazione.

Art. 61.

      1. Entro il 15 febbraio di ogni anno l'ufficiale giudiziario dirigente trasmette al presidente del tribunale un elenco nominativo degli ufficiali giudiziari con indicazione dei proventi riscossi e dell'eventuale indennità integrativa percepita nell'anno.
      2. In base agli elenchi ricevuti ai sensi del comma 1 il presidente del tribunale fa compilare un elenco nominativo riassuntivo degli ufficiali giudiziari del circondano, e lo trasmette al presidente della corte d'appello il quale, a sua volta, fa compilare un analogo stato riassuntivo degli ufficiali giudiziari del distretto, e lo invia al Ministero della giustizia entro il 15 marzo.

Art. 62.

      1. Gli ufficiali giudiziari sono tenuti a versare allo Stato una tassa del 10 per cento sui diritti per gli atti o per le commissioni da loro compiuti.
      2. Una tassa del 10 per cento è altresì dovuta dalle parti sul diritto di protesto di titoli di credito e sulle indennità di trasferta,

 

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per gli atti compiuti dagli ufficiali giudiziari, in aggiunta all'eventuale imposta di bollo dovuta per la quietanza.
      3. Le tasse di cui ai commi 1 e 2 sono corrisposte mediante applicazione, a cura degli ufficiali giudiziari, di marche da bollo del valore corrispondente, sull'originale degli atti notificati o eseguiti, con le modalità stabilite per l'imposta di bollo dovuta per la quietanza. In caso di inosservanza si applicano le sanzioni previste dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, e successive modificazioni.
      4. Per gli atti o le commissioni che non hanno dato luogo a formazione di originale, l'applicazione delle marche da bollo di cui al comma 3 è fatta sulla matrice dell'apposito bollettino.
      5. In relazione a particolare esigenze di servizio, è facoltà del Ministero dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministero della giustizia, di consentire che il pagamento delle tasse di cui al presente articolo sia effettuato direttamente all'ufficio del registro.

Art. 63.

      1. Quando l'ammontare dei diritti computabili ai fini dell'indennità integrativa, al netto del 3 per cento per le spese di ufficio e del 10 per cento della tassa erariale previsti, rispettivamente, dagli articoli 57 e 62, superi annualmente l'importo dello stipendio spettante al personale appartenente all'area C, posizione economica C1, avente la stessa anzianità di servizio dell'ufficiale giudiziario, lo stesso deve versare all'erario il 50 per cento della parte dei diritti eccedenti tale importo.

Art. 64.

      1. Il capo dell'ufficio giudiziario, sulla base dei dati risultanti dallo stato relativo ai diritti, determina la somma dovuta all'erario sulla parte dei diritti eccedenti i limiti, tenuto conto dei diritti computati e

 

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delle tasse versate nei mesi precedenti, e ne indica l'importo sullo stato suddetto.
      2. L'importo della tassa dovuta deve essere versato a cura dell'ufficiale giudiziario dirigente, entro il mese successivo a quello cui si riferisce, all'Agenzia delle entrate, alla quale deve essere trasmesso un esemplare dello stato dei proventi. Detto importo e gli estremi del versamento devono essere annotati nell'apposito registro.

Art. 65.

      1. Entro il 15 marzo di ogni anno il cancelliere trasmette all'ufficio del registro i registri cronologici e il bollettario di cui all'articolo 26 per le chiamate di causa dell'anno precedente.
      2. L'ufficio del registro, dopo gli opportuni accertamenti sull'esattezza delle annotazioni fatte e sulla regolarità dei versamenti eseguiti nell'anno, liquida la somma spettante all'erario ai sensi della presente legge.
      3. Qualora l'ufficio del registro nel procedere alla liquidazione riconosca che l'ufficiale giudiziario ha versato somme minori di quelle dovute, lo invita a versare la differenza in un termine non minore di dieci giorni dalla comunicazione dell'avviso, che deve essere trasmesso per il tramite del capo dell'ufficio giudiziario al quale l'ufficiale giudiziario è addetto. Nello stesso termine l'ufficiale giudiziario, mediante ricorso in doppio originale da depositare nella cancelleria, può fare opposizione, la quale sospende ogni ulteriore procedura di riscossione nei limiti delle somme in contestazione. Decorso tale termine, l'ufficio del registro procede alla riscossione delle somme per cui non vi è stata opposizione.
      4. Qualora risulti che l'ufficiale giudiziario ha versato somme maggiori di quelle dovute, l'ufficio del registro liquida la differenza che deve essere rimborsata e, non oltre il mese di marzo, promuove, da parte del capo dell'ufficio giudiziario a cui l'ufficiale giudiziario è addetto, il relativo ordine di pagamento, fatta salva per lo stesso ufficiale giudiziario la facoltà di

 

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ricorrere, non oltre il mese di aprile, con le forme indicate dal comma 3, nel caso che il pagamento non sia disposto ovvero sia disposto in misura inferiore a quella da lui pretesa.
      5. Le contestazioni che possono sorgere tra l'ufficio del registro e l'ufficiale giudiziario sono decise con decreto, senza formalità di procedura e sentito il pubblico ministero, dal presidente del tribunale, se trattasi di ufficiale giudiziario addetto all'ufficio unico del tribunale, ovvero da un magistrato delegato dal presidente della corte d'appello, se trattasi di ufficiale giudiziario addetto all'ufficio unico della medesima corte. Possono essere sentite anche le parti interessate.
      6. A cura del cancelliere un esemplare del ricorso depositato ai sensi del comma 3 è trasmesso all'ufficio del registro, e un'altro al magistrato competente a decidere sulla contestazione.
      7. La decisione è comunicata all'ufficiale giudiziario, per il tramite del capo dell'ufficio giudiziario al quale lo stesso è addetto, nonché all'ufficio del registro e, nel caso di rigetto dell'opposizione di cui al comma 3, deve contenere l'assegnazione di un nuovo termine per il pagamento. Nel caso di accoglimento del ricorso previsto dal comma 4, nella relativa decisione è contenuto l'ordine di pagamento di quanto spetta all'ufficiale giudiziario.
      8. Eseguiti gli atti di sua competenza, l'ufficio del registro appone sui registri il suo visto, con le eventuali osservazioni, e provvede alla restituzione dei registri stessi alla cancelleria, dove rimangono depositati.

Art. 66.

      1. In caso di trasferimento dell'unico ufficiale giudiziario, questi, prima di lasciare l'ufficio giudiziario, deve depositare nella cancelleria i registri, il bollettario e il repertorio in uso. Deve contestualmente depositare in duplice esemplare il prospetto concernente le iscrizioni conseguite.

 

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      2. Un esemplare del prospetto di cui al comma 1 è trasmesso, a cura del cancelliere e senza ritardo, alla cancelleria dell'ufficio giudiziario al quale l'ufficiale giudiziario è stato trasferito.
      3. Ogni ulteriore attribuzione, sia in ordine alla determinazione mensile dei versamenti, sia riguardo alla liquidazione annuale, spetta agli organi competenti della nuova sede ove l'ufficiale giudiziario è stato trasferito.
      4. In caso di cessazione dal servizio per morte, collocamento a riposo, destituzione o dispensa, la liquidazione definitiva è effettuata nel mese successivo a quello in cui si è verificata la cessazione.

Art. 67.

      1. Quando l'ufficiale giudiziario presta contemporaneamente servizio in più uffici giudiziari, per stabilire l'ammontare della tassa dovuta all'erario si calcolano cumulativamente tutti i diritti percepiti in ciascun ufficio.
      2. Nel caso previsto dal comma 1 si ha riguardo, per la competenza in ordine alla determinazione mensile del versamento e alla liquidazione annuale, all'ufficio giudiziario dove l'ufficiale giudiziario è addetto in pianta organica.
      3. In ogni altro caso di contemporanea prestazione di servizio, la competenza è determinata dal primo ufficio giudiziario al quale l'ufficiale giudiziario è stato applicato.

Art. 68.

      1. Se 1'ufficiale giudiziario non esegue il versamento delle somme dovute ai sensi dell'articolo 65, l'ufficio del registro provvede all'esazione con la procedura stabilita per la riscossione delle imposte di registro.
      2. Decorso il termine stabilito nell'ingiunzione ai sensi del comma 1 senza che sia stato eseguito il pagamento, l'ufficio del registro ne dà comunicazione al presidente della corte d'appello, se trattasi di

 

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ufficiale giudiziario addetto alla corte medesima, o al presidente del tribunale, se trattasi di ufficiale giudiziario addetto al tribunale.

Art. 69.

      1. Possono partecipare ai concorsi a posti di ufficiali giudiziario anche gli operatori giudiziari appartenenti all'area B, posizione economica B3, che hanno prestato lodevole servizio per un periodo continuativo non inferiore a otto anni presso l'UNEP e sono in possesso del titolo di studio inferiore a quello richiesto.
      2. Ai concorsi a posti di ufficiale giudiziario si applicano le disposizioni di cui agli articoli 1 e 3 del decreto del Presidente della Repubblica 21 novembre 1951, n. 1396. A tale fine è in facoltà dell'amministrazione di prescrivere, nei singoli bandi di concorso, la lingua tedesca come materia di esame facoltativa, riservando un'aliquota dei posti a favore dei candidati che hanno superato la prova e sono risultati idonei nelle prove obbligatorie. In tale caso, la commissione prevista dall'articolo 7 dell'ordinamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229, e successive modificazioni, è integrata da un componente per l'esame di lingua tedesca.

Art. 70.

      1. I messi del giudice di pace che alla data di entrata in vigore della presente legge esercitano le funzioni di ufficiale giudiziario presso l'ufficio del giudice di pace ai sensi dell'ordinamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229, e successive modificazioni, continuano ad esercitare le stesse funzioni negli uffici ai quali sono applicati.

Art. 71.

      1. Per quanto non diversamente previsto dalla presente legge, si applicano le

 

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disposizioni dell'ordinamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229, e successive modificazioni, il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, e le altre disposizioni vigenti in materia di pubblico impiego.